21 October 2019
TAGLIO SIEPI E RAMI NELLE FASCE DI RISPETTO E MISURE DI SICUREZZA, IGIENE E INCOLUMITA’ PUBBLICA
I L S I N D A C O
Premesso che:
• l’utente della strada deve essere sempre nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza;
• ai bordi delle strade spesso sono presenti piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale e i marciapiedi invadendoli e creando conseguentemente ostacolo, limitandone l’uso ai pedoni ed ai ciclisti, ostacolando la visibilità della strada e la leggibilità della segnaletica o riducendone la luminosità nelle ore notturne;
• in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità la caduta di tronchi, rami e alberature può provocare danni alle persone o alle cose;
• gravi pericoli alla circolazione possono derivare anche dall’allagamento della sede stradale dovuta all’ostruzione dei tombini, specialmente nel periodo di caduta delle foglie;
Dato atto che il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri giardini non costituisca fonte di pericolo per il transito e la fruizione da parte dell’utente della strada;
Visti gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;
Visti gli artt. 181 e seguenti del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e relativo sistema sanzionatorio, che dettano disposizioni in materia di classificazione, recupero, smaltimento nonché divieto di abbandono e di deposito incontrollato dei rifiuti urbani, ai quali sono parificati i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
Visti gli articoli 892 – 893 – 894 – 895 - 896 del Codice Civile;
Visto il Regolamento Comunale di Polizia Rurale ed il Regolamento sul Decoro Urbano;
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale e per motivi di sicurezza pubblica, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
O R D I N A
A tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, di provvedere direttamente ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE:
• alle potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade e i marciapiedi;
• alle potature ed il taglio di rami delle “grandi” essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi, avendo cura di conservarne l’integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi, e, ove non possibile, provvedere all’immediato sgombero della sede stradale delle periodiche cadute di foglie, frutti e/o ramaglie;
• alla rimozione, nel più breve tempo possibile, di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile per effetto delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa;
• di provvedere alla regolare regimentazione delle acque meteoriche all’interno delle aree private affinché non si verifichino versamenti straordinari sulla sede stradale;
• di assicurare la regolare manutenzione dei tombini di raccolta dell’acqua piovana ubicati in area privata ed in particolare la rimozione delle foglie e altri residui che impediscono il regolare deflusso delle acque meteoriche.
E’ fatto inoltre obbligo di:
• provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta si verifichino le problematiche definite in premessa;
• adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte dei privati non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone;
• provvedere all’immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l’invasione delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico;
• eseguire le eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze impartite dagli artt. 891 e seguenti del Codice Civile;
• nell’eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, alla pulizia e alla manutenzione dei tombini di scolo delle acque meteoriche, oltre all’applicazione delle previste sanzioni di legge (da Euro 173,00 a Euro 695,00 in base ai citati articoli del Codice della Strada) e all’applicazione di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi, i lavori verranno eseguiti d’ufficio dall’Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi. Il materiale legnoso ricavato, accatastato in luogo di sicurezza e lasciato a disposizione dei proprietari, i quali dovranno provvedere alla rimozione dello stesso entro e non oltre 10 giorni dalla fine lavori. Il Comune potrà disporre del materiale accatastato nella zona di sicurezza, senza che venga corrisposto alcun indennizzo od altro compenso per il legname eventualmente alienato.
Nel caso in cui gli interessati abbandonino rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, oltre all’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del citato D.lgs. 03/04/2006 n. 152, verranno obbligati a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati e al ripristino dello stato dei luoghi.
DISPONE
- La pubblicazione della presente all’albo pretorio on line e sul sito del comune;
- L’affissione della presente in altri luoghi visibili al pubblico e all’uopo destinati;
- La trasmissione della presente, per conoscenza e per gli adempimenti di conoscenza:
o Comandi di Polizia Locale ed all’Ufficio Tecnico del Comune di Ceresole d’Alba;
o Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Bra.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:
• entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
• entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
IL SINDACO
Olocco Franco
I L S I N D A C O
Premesso che:
• l’utente della strada deve essere sempre nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza;
• ai bordi delle strade spesso sono presenti piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale e i marciapiedi invadendoli e creando conseguentemente ostacolo, limitandone l’uso ai pedoni ed ai ciclisti, ostacolando la visibilità della strada e la leggibilità della segnaletica o riducendone la luminosità nelle ore notturne;
• in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità la caduta di tronchi, rami e alberature può provocare danni alle persone o alle cose;
• gravi pericoli alla circolazione possono derivare anche dall’allagamento della sede stradale dovuta all’ostruzione dei tombini, specialmente nel periodo di caduta delle foglie;
Dato atto che il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri giardini non costituisca fonte di pericolo per il transito e la fruizione da parte dell’utente della strada;
Visti gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;
Visti gli artt. 181 e seguenti del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e relativo sistema sanzionatorio, che dettano disposizioni in materia di classificazione, recupero, smaltimento nonché divieto di abbandono e di deposito incontrollato dei rifiuti urbani, ai quali sono parificati i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
Visti gli articoli 892 – 893 – 894 – 895 - 896 del Codice Civile;
Visto il Regolamento Comunale di Polizia Rurale ed il Regolamento sul Decoro Urbano;
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale e per motivi di sicurezza pubblica, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
O R D I N A
A tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, di provvedere direttamente ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE:
• alle potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade e i marciapiedi;
• alle potature ed il taglio di rami delle “grandi” essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi, avendo cura di conservarne l’integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi, e, ove non possibile, provvedere all’immediato sgombero della sede stradale delle periodiche cadute di foglie, frutti e/o ramaglie;
• alla rimozione, nel più breve tempo possibile, di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile per effetto delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa;
• di provvedere alla regolare regimentazione delle acque meteoriche all’interno delle aree private affinché non si verifichino versamenti straordinari sulla sede stradale;
• di assicurare la regolare manutenzione dei tombini di raccolta dell’acqua piovana ubicati in area privata ed in particolare la rimozione delle foglie e altri residui che impediscono il regolare deflusso delle acque meteoriche.
E’ fatto inoltre obbligo di:
• provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta si verifichino le problematiche definite in premessa;
• adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte dei privati non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone;
• provvedere all’immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l’invasione delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico;
• eseguire le eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze impartite dagli artt. 891 e seguenti del Codice Civile;
• nell’eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, alla pulizia e alla manutenzione dei tombini di scolo delle acque meteoriche, oltre all’applicazione delle previste sanzioni di legge (da Euro 173,00 a Euro 695,00 in base ai citati articoli del Codice della Strada) e all’applicazione di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi, i lavori verranno eseguiti d’ufficio dall’Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi. Il materiale legnoso ricavato, accatastato in luogo di sicurezza e lasciato a disposizione dei proprietari, i quali dovranno provvedere alla rimozione dello stesso entro e non oltre 10 giorni dalla fine lavori. Il Comune potrà disporre del materiale accatastato nella zona di sicurezza, senza che venga corrisposto alcun indennizzo od altro compenso per il legname eventualmente alienato.
Nel caso in cui gli interessati abbandonino rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, oltre all’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del citato D.lgs. 03/04/2006 n. 152, verranno obbligati a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati e al ripristino dello stato dei luoghi.
DISPONE
- La pubblicazione della presente all’albo pretorio on line e sul sito del comune;
- L’affissione della presente in altri luoghi visibili al pubblico e all’uopo destinati;
- La trasmissione della presente, per conoscenza e per gli adempimenti di conoscenza:
o Comandi di Polizia Locale ed all’Ufficio Tecnico del Comune di Ceresole d’Alba;
o Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Bra.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:
• entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
• entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
IL SINDACO
Olocco Franco
A cura di
Name | Description | ||||||||||||||
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Description | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||||
Person in charge | Burzio dott.ssa Laura | ||||||||||||||
Staff | Marcato Cecilia | ||||||||||||||
Address | Via Regina Margherita n.14 | ||||||||||||||
Phone |
0172.574135 |
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demografici@comune.ceresoledalba.cn.it |
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PEC |
demografici@pec.comune.ceresoledalba.cn.it |
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Opening times |
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